attentiaqueidueemmepiemmepi

attentiaqueidueemmepiemmepi

La parola al commercialista – Le novità della Legge di Bilancio 2023, terza parte

Legge di Bilancio 2023 n.197, Pubblicata in GU n. 303 del 29.12.2022. 

TERZA PARTE

Definizioni agevolate e ravvedimento speciale

Vengono previste diverse misure per definire la pretesa del fisco dall’accertamento alla cartella di pagamento, fino al contenzioso innanzi alle corti tributarie. Possibile anche ottenere dilazioni dei pagamenti dovuti e dell’abbattimento di alcune somme dovute al fisco a titolo di aggio, di interessi, ovvero a titolo di sconto sulle sanzioni.  

Definizione degli avvisi bonari

Gli avvisi bonari relativi ai periodi di imposta 2019 – 2020 – 2021, per i quali il termine di pagamento integrale non è ancora scaduto o in caso di pagamento rateale è ancora in corso, potranno essere definiti con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Le sanzioni saranno dovute nella misura del 3% (in luogo del 10%), senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

Non si applicherà alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Ulteriore novità è costituta dal fatto che le dilazioni di pagamento saranno concesse con 20 rate trimestrali e non più con 8 rate per importi inferiori ad Euro 5.000,00. I termini decadenziali previsti per la notifica delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno, in deroga all’art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente.

Definizione delle Cartelle di Pagamento (Annullamento)

Alla data del 31.1.2023, sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, al giorno 1.1.2023, fino a 1.000 euro (importo che comprende il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) che risulta dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2015.

L’agente della riscossione, entro il 30.6.2023, trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate. La riscossione dei suddetti debiti è sospesa fino al loro annullamento. La norma non si applica per i carichi che hanno per oggetto:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • i crediti di condanna della Corte dei conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; 
  • le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea;
  • l’Iva riscossa all’importazione.

Definizione delle Cartelle di Pagamento (Rottamazione Quater)

Salvo quanto sopra riportato per le cartelle annullabili, i debiti che risultano dai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 1.1.2000-30.6.2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi, di sanzioni, di interessi di mora e aggio con il solo versamento delle

somme dovute a titolo di:

  • capitale;
  • rimborso delle spese per le procedure esecutive;
  • il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Il versamento va fatto in unica soluzione entro il 31.7.2023, ovvero in un massimo di 18 rate così articolate:

  • la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10% di quanto complessivamente è dovuto, scadenti il 31.7 e il 30.11.2023;
  • le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2024, vengono computati gli interessi al tasso del 2% annuo.

Nell’area riservata, l’agente della riscossione fornisce i dati necessari per individuare i carichi definibili. Entro il 30.4 il contribuente deve dichiarare all’agente della riscossione, esclusivamente con modalità telematica, la volontà di applicare la norma evidenziando:

  • il numero delle rate scelto;
  • l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi interessati, assumendo l’impegno a rinunciare al giudizio che, su presentazione della copia della dichiarazione e nelle more del pagamento, è sospeso.

L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione in giudizio della documentazione che attesta i pagamenti. L’omissione comporta la revoca ella sospensione su istanza di una delle parti. Il debitore può integrare la domanda entro il 30.4. 2023.

Definizione delle liti fiscali pendenti

La procedura consente di definire le liti in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti alla data di entrata in vigore della norma. Per poter accedere è necessario operare tramite la presentazione di un’apposita domanda entro il 30 giugno 2023 e il pagamento del relativo importo, come di seguito indicato:

90% del valore se il ricorso pende nel 1° grado di giudizio;

40% del valore in caso di soccombenza dell’A.E. nel 1° grado di giudizio;

15% del valore in caso di soccombenza dell’A.E. nel 2° grado di giudizio;

5% del valore in caso di doppia soccombenza dell’A.E. in tutti e due i gradi di merito (se il ricorso pende in Cassazione).

Restano esclusi i giudizi aventi ad oggetto: i) le risorse proprie tradizionali UE; ii) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

E’ ammessa la dilazione in 20 rate trimestrali di pari importo sempre con decorrenza dal 30.06.2023, ma non è consentita compensazione in F24. Eventuale diniego alla definizione potrà avvenire entro il 31.07.2024.

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

In alternativa alla definizione sopra argomentata, le liti pendenti innanzi alle Corti di primo e secondo grado in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, possono essere risolte con un accordo conciliativo entro il 30 giugno 2023, fruendo della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo.

Gli importi dovuti vanno versati nei venti giorni dopo la sottoscrizione dell’accordo o con 20 rate trimestrali di uguale importo maggiorate degli interessi legali.

Se si omette il pagamento dell’intera cifra o di una rata, inclusa la prima, entro la scadenza della successiva, si decade dal beneficio e le somme residue sono iscritte a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria aumentata della metà.

Rinuncia agevolata delle controversie in Cassazione

Parimente, in alternativa alla definizione sopracitata, in relazione alle liti pendenti innanzi alla Corte di Cassazione in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, possono essere estinte, con il beneficio delle sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo, rinunciando entro il 30 giugno 2023 al ricorso principale o incidentale, a seguito di intervenuta definizione transattiva di tutte le pretese.

La procedura si perfeziona firmando l’accordo e pagando tutto il dovuto nei successivi venti giorni.

Rubrica a cura del Dott. Salvatore Muscatello – Laureato in Scienze Politiche indirizzo Economico presso l’Università di Genova. Appartenente al Corpo della Guardia di Finanza e componente della Direzione Distrettuale Antimafia di Genova con incarichi speciali fino al 2000. Dal 2001 Commercialista e Revisore contabile con studio in Arenzano.