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Arenzano e Cogoleto: dove firmare per il progetto di legge di iniziativa popolare promosso da Anagrafe Nazionale Antifascista

Presso gli uffici dei Servizi Demografici dei comuni di Arenzano e Cogoleto sono disponibili i moduli di raccolta firme relativi al progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell’articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della Legge 25 maggio 1970, n. 352 “Norme contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”.

Si tratta di una iniziativa annunciata nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020.

Gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Arenzano che desiderano firmare il progetto di legge e/o farsi cittadini promotori e raccogliere firme per il progetto di legge possono rivolgersi all’Ufficio Segreteria, 1° piano del Palazzo Comunale, su appuntamento telefonando al numero 0109138239 – 301 o scrivendo una mail a segreteria@comune.arenzano.ge.it o alla mail di posta certificata info@pec.comune.arenzano.ge.it entro il 12 marzo 2021

Ecco il testo del progetto di legge:
Progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell’articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

Art. 1.
1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 è aggiunto il seguente:
«Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.
La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell’odio etnico o razziale.
All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole:
«sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».

Art. 2
1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” all’art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
“1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all’art. 2 comma 1, è aumentata del doppio.

Per approfondimenti e chiarimenti: www.anagrafeantifascista.itinfo@anagrafeantifascista.it