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Peste suina, ecco i chiarimenti del commissario sulle attività consentite all’aperto

In seguito all’incontro di inizio maggio – in cui i sindaci dei comuni sottoposti a restrizioni  avevano richiesto al commissario straordinario per l’emergenza PSA Vincenzo Caputo e alla regione Liguria una serie di deroghe alla ordinanza 2/2023 – è stata emessa nei giorni scorsi dal commissario una nota di chiarimento inviata al Presidente della Regione Liguria e ai Sindaci.

Pertanto nel territorio dei Comuni del Parco del Beigua ricadenti nella Zona di restrizione II del Reg. 835/2023/UE (tra i quali sono compresi Arenzano – Cogoleto – Varazze – Celle – Urbe – Sassello)  fino a cessazione dell’emergenza sono consentite nel rispetto delle misure di biosicurezza descritte nell’Allegato 2 della Ordinanza, le attività all’aperto quali:

  • attività outdoor: escursionismo e mountain biking, attività equestre, orienteering, arrampicata sportiva, torrentismo, parapendio, raccolta funghi etc.);
  • pesca in acque interne;
  • attività di studio e ricerca, monitoraggio e manutenzione del territorio, compresi gli interventi di manutenzione dei sentieri;
  • attività agrosilvocolturali.

Le manifestazioni e/o raduni campestri con un numero superiore a 20 persone in aree non delimitate e recintate o prossime alle strade asfaltate sono soggette ad autorizzazione da parte dell’autorità comunale, secondo quanto previsto all’art. 3, comma 1, lett. a) punto X).

MISURE DI BIOSICUREZZA – estratto dell’Allegato 2 dell’Ordinanza n. 2/2023:

  • la fruizione delle aree rurali boscate o prative è consentita esclusivamente lungo i sentieri inclusi nella rete escursionistica regionale o, comunque, su quelli segnalati, nonché nelle pertinenze degli edifici;

  • i cani devono essere condotti al guinzaglio ed è tassativamente vietato lasciare i cani liberi, anche al di fuori delle aree naturali protette (ricordiamo che nelle aree protette è SEMPRE obbligatorio condurre i cani al guinzaglio, anche ove non sussistessero restrizioni legate alla PSA).

  • È vietato uscire dal tracciato dei sentieri nonché praticare ogni tipo di attività che implichi l’abbandono del sentiero stesso, fatto salvo per il raggiungimento di apposite aree per lo svolgimento delle attività sportive outdoor previste (ad esempio: piazzole decollo parapendio, accesso ai corsi d’acqua per le attività di pesca sportiva o per balneazione, via d’accesso alle palestre di roccia, aree picnic segnalate, etc.); per le attività di balneazione in fiumi e bacini dove tali attività siano autorizzabili ai sensi delle normative nazionali e regionali, i comuni individueranno le aree di Parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza

  • gruppi e comitive sui sentieri, con o senza accompagnatore/guida, sono ammessi fino a un massimo di 20 persone

  • È vietato campeggiare o bivaccare salvo che in specifiche aree delimitate e regolamentate (nello specifico all’interno del Parco del Beigua è possibile solo nelle aree verdi attrezzate di Pian di Stella e Pratorotondo, nei limiti delle disposizioni del Piano del Parco, cioè fino ad un massimo di due notti consecutive)

  • all’inizio e al termine delle attività all’aria aperta è obbligatorio il cambio delle calzature, che andranno riposte in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare ogni contaminazione. Al rientro a casa le calzature dovranno essere spazzolate, lavate con acqua calda e sapone e disinfettate con prodotti attivi nei confronti del virus

  • disinfettare le ruote delle biciclette con prodotti attivi nei confronti del virus

  • lavare gli indumenti utilizzati durante l’attività

  • gli automezzi privati utilizzati per avvicinarsi al luogo di pratica dell’attività devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimità di strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio

  • la raccolta di funghi e tartufi, nel rispetto delle norme di biosicurezza, è consentita solo ai residenti nei Comuni della zona II, nonché ad affittuari e proprietari di seconde case ubicate nella zona di restrizione II.

Ecco la mappa delle zone di restrizione I e II in Liguria